Whistleblowing

Il D. Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, c.d. “whistleblower”.

Cosa significa whistleblowing e chi può segnalare

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno di Gieffegi S.r.l. e del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio della sua funzione lavorativa.

Possono segnalare condotte illecite:

·         i dipendenti o i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, a svolgere attività lavorativa o a collaborare con la stessa pur non avendo la qualifica di dipendenti (a titolo esemplificativo: liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, retribuiti o meno);

·         coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

·         le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le informazioni sulle violazioni devono sempre riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Quali condotte possono essere segnalate

Il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto dalla semplice “lamentela”, che è invece normalmente riferita ad una questione di interesse personale. Le condotte che possono essere segnalate sono molteplici e diverse. In particolare, possono essere segnalate le violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della società, commesse nell’ambito dell’organizzazione della stessa.

Quali condotte non possono essere segnalate

Sono escluse dall’applicazione della disciplina del “whistleblowing” le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

La riservatezza del segnalante

Gieffegi S.r.l. ha predisposto canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

 

Cosa deve contenere la segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiari: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

COME È POSSIBILE SEGNALARE?

La modalità più veloce e comoda è segnalazione attraverso il link: https://gieffegisrl.wallbreakers.it/#/

Si precisa che l’iscrizione all’applicazione richiede l’inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo email) ma la riservatezza dell’identità del segnalante è assolutamente garantita.

Informativa Privacy

NB: se hai subito una ritorsione in seguito a una segnalazione rivolgiti esclusivamente ad ANAC affinché venga garantita la tua riservatezza

Informativa privacy whistleblowing.pdf

Manuale operativo segnalante.pdf